Il caso di cui si è occupato lo studio (redatto a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti) ha come protagoniste due ragazze di colore che si trovavano al cinema. Prima dell’inizio della proiezione del film a cui volevano assistere, le due ragazze sono state riprese da un uomo in sala, perché, a suo dire, avevano occupato dei posti diversi da quelli indicati sul loro biglietto. Le stesse facevano presente che, dato l’elevato numero di posti liberi, si erano sedute lì per vedere meglio. A questa risposta, l’uomo, accompagnato anche dai figli, proferiva nei confronti delle ragazze la seguente frase: “…siete sempre i soliti negri di merda”. Udita l’offesa, le ragazze decidevano di chiamare i Carabinieri per denunciare il fatto, e così facevano.
Di lì a qualche mese, si apriva il processo penale nei confronti dell’uomo, ma, inspiegabilmente, non avanti al Tribunale (competente in via esclusiva in caso di ingiuria aggravata dalla connotazione razziale), ma avanti al Giudice di Pace, per il contestato reato di “ingiuria” semplice.
A questo punto, le ragazze si rivolgevano allo studio per essere assistite e tutelate. Alla prima udienza, lo studio eccepiva immediatamente l’incompetenza del Giudice di Pace a favore della competenza del Tribunale, affermando che l’offesa, riportata per intero nel capo d’imputazione, era chiaramente a sfondo razziale. La Procura della Repubblica contro-eccepiva che non poteva parlarsi di “offesa razzista”, perché, a suo dire, non bastava l’espressione in quanto tale per riconoscersi l’aggravante “razziale”, ma occorreva che l’azione del reo (cioè dell’uomo) fosse tale da costituire una vera e propria discriminazione contro i diritti delle ragazze e/o idonea a suscitare l’odio razziale in altre persone.
Il Giudice accoglieva la tesi dell’accusa respingendo l’eccezione proposta dallo studio e, preso atto delle scuse fatte dall’imputato alle due giovani e della somma di €600,00 versata dal primo alle seconde a titolo di riparazione del danno, dichiarava l’estinzione del reato (di ingiurie semplici) con sentenza di non doversi procedere. A fronte di quanto accaduto, lo studio rappresentava e difendeva le due ragazze con ricorso al Tribunale per chiedere la riqualificazione del fatto di reato (da “ingiuria semplice” ad “ingiuria razzista”) e la condanna dell’uomo al risarcimento di €6.000,00. Si è in attesa del provvedimento decisorio del Giudice.
N.B.: i casi esposti si riferiscono a fattispecie specifiche e particolari e, pertanto, non costituiscono pareri legali applicabili in via generale ma hanno la mera funzione di illustrare alcune tra le aree di competenza dello studio.
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