Caso 2

Caso 2 - FALLIMENTO-REVOCATORIA: i c.d. "piani di rientro del debito" tra imprenditori, costituiscono presunzione della conoscenza del c.d. "stato d'insolvenza".

Il caso trattato dallo studio redatto a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti riguardava l’azione di “revocatoria fallimentare” proposta dalla Curatela del Fallimento di un imprenditore nei confronti di altra società che, nel c.d. “periodo sospetto” (cioè nell’anno anteriore alla sentenza di fallimento) si era fatta pagare un credito di circa €170.000,00 per lavorazioni eseguite in appalto. Tale consistente pagamento, avvenuto in unica soluzione, era, però, stato preceduto da un accordo, tra imprenditore-committente e imprenditore-appaltatore, che prevedeva il saldo a rate del debito (appunto, c.d. “piano di rientro”). 

Il Curatore fallimentare, citando avanti al Tribunale la società (appaltatore) cliente dello studio, chiedeva in restituzione i €170.000,00, affermando che, alla data del pagamento, la stessa società NON poteva NON conoscere dello “stato di insolvenza” dell’imprenditore-debitore, poiché nel breve periodo antecedente al versamento unico, vi era stata la sottoscrizione del suddetto “piano di rientro”, indice presuntivo della chiara difficoltà economico/finanziaria del soggetto poi fallito. Affermava, inoltre, il Curatore che, sempre nel “periodo sospetto”, vi era stato un incremento del debito a carico della società debitrice, e che tale circostanza era anch’essa indice della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza. 

Costituendosi in giudizio in difesa dell’appaltatore, lo studio non contestava l’accadimento dei fatti allegati in causa dalla Curatela (perché effettivamente corrispondenti alla realtà), ma la loro efficacia presuntiva, cioè che la sottoscrizione del “piano di rientro” e l’avvenuto “incremento del debito” poco prima del pagamento dei €170.000,00 fossero indici della conoscenza, da parte del creditore, dello “stato di insolvenza” del debitore (poi fallito). Il piano di rientro, infatti, sosteneva lo studio, è da considerarsi un elemento fisiologico nei rapporti commerciali tra imprenditori. L’ incremento del debito, poi, rivela addirittura la fiducia del creditore nelle capacità di solvenza del debitore.

In difetto di altri elementi, quindi, non poteva accertarsi in capo all’appaltatore la conoscenza del dissesto finanziario del committente. 

l Tribunale accoglieva tali rilievi e rigettava la domanda revocatoria promossa dal Curatore.

N.B.: i casi esposti si riferiscono a fattispecie specifiche e particolari e, pertanto non costituiscono pareri legali applicabili in via generale ma hanno la mera funzione di illustrare alcune tra le aree di competenza dello studio.

Hai bisogno di un consiglio da avvocati esperti?

Siamo pronti a rispondere a tutte le tue domande. Non esitare a contattarci per un servizio personalizzato e attento alle tue esigenze.

Contatti

Oriari

Lunedì 8:45-13:00/15:45-18:30
Martedì 8:45-13:00/15:45-18:30
Mercoledì 8:45-13:00/15:45-18:30
Giovedì 8:45-13:00/15:45-18:30
Venerdì 8:45-13:00
Sabato CHIUSO
Domenica CHIUSO

© 2024 Studio Legale Scarso

Realizzato da Officina IT