Lo studio ha trattato il seguente caso (redatto a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti) durante un’operazione anti-droga della Guardia di Finanza, venivano perquisite alcune autovetture in sosta nell’area-parcheggio di un centro commerciale. Tra queste, il veicolo di una donna, sig.ra Tizia, all’interno del quale, in particolare nel bagagliaio, sotto il pneumatico di scorta, gli agenti di polizia giudiziaria rinvenivano due sacchetti, contenenti uno marijuana e l’altro hashish, per un quantitativo complessivo di gr.50, Tizia, pure dichiarando che deteneva la sostanza per “uso personale”, veniva indagata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art.73, comma 1-bis D.P.R. n.309 del 1990, pena prevista: reclusione da 6 a 20 anni e multa da €26.000,00 ad €260.000,00) e, pertanto, si rivolgeva allo studio per essere assistita e difesa.
Al termine delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica chiedeva il rinvio a giudizio sia di Tizia, che degli altri soggetti indagati. All’udienza preliminare, previo esame e valutazione degli elementi di prova a carico della cliente, lo studio chiedeva la celebrazione del c.d. “giudizio abbreviato”, in quanto riteneva che, allo stato degli atti, si potesse sostenere che Tizia effettivamente deteneva per “uso personale” e non per altre finalità (es. spaccio).
La linea difensiva si fondava sulla comparazione tra la “situazione di fatto” in cui erano state rinvenute le sostanze, e i paramenti previsti per legge per valutarne l’uso personale o meno: gr.50, rilevante ma non eccessiva, tale da poter costituire una scorta personale, utile a ridurre considerevolmente gli episodi di acquisto; modalità di presentazione: in due sacchetti, ma solo per non mescolare le due sostanze diverse; le sostanze non erano frazionate in piccole dosi pronte per la cessione; mancanza di bilancini o altri strumenti per frazionamento; altre circostanze dell’azione: Tizia era in grado di dimostrare, attraverso esami medici, di avere assunto cannabis e di essere assuntrice abituale.
Effettuata la valutazione di tutte le circostanze del caso il Giudice assolveva Tizia perché il fatto NON costituiva reato (ma illecito amministrativo).
N.B.: i casi esposti si riferiscono a fattispecie specifiche e particolari e, pertanto, non costituiscono pareri legali applicabili in via generale ma hanno la mera funzione di illustrare alcune tra le aree di competenza dello studio.
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